Codice di Procedura Penale Portoghese

 

Adottato con il Decreto Legge 17 febbraio 1987, n. 78/87Testo aggiornato con le modifiche apportate da:(L. 22 dicembre 2016, n. 40-A/2016)
(L. 25 febbraio 2016, n. 1/2016)
(L. 4 settembre 2015, n. 130/2015)
(L. 23 giugno 2015, n. 58/2015)
(L. 14 aprile 2015, n. 27/2015)
(L. O. 6 agosto 2014, n. 2/2014)
(Rettifica 19 aprile 2013, n. 21/13)
(L. 21 febbraio 2013, n. 20/2013)
(L. 30 agosto 2010, n. 26/2010)
(L. 12 ottobre 2009, n. 115/2009)
(L. 28 agosto 2008, n. 52/2008)
(D. L. 26 febbraio 2008, n. 34/2008)
(Rettifica 26 ottobre 2007, n. 100-A/2007)
(L. 29 agosto 2007, n. 48/2007)
(D. L. 27 dicembre 2003, n. 324/2003)
(Rettifica 29 ottobre 2003, n. 16/2003)
(L. 22 agosto 2003, n. 52/2003)
(Rettifica 31 marzo 2001, n. 9-F/2001)
(L. 20 dicembre 2000, n. 30-E/2000)
(D. L. 15 dicembre 2000, n. 320-C/2000)
(L. 27 maggio 2000, n. 7/2000)
(L. 13 gennaio 1999, n. 3/99)
(L. 25 agosto 1998, n. 59/98)
(D. L. 28 novembre 1995, n. 317/95)
(D. L. 1 ottobre 1993, n. 343/93)
(D. L. 30 ottobre 1991, n. 423/91)
(L. 13 agosto 1991, n. 57/91)
(D. L. 30 giugno 1989, n. 212/89)
(D. L. 29 dicembre 1987, n. 387-E/87)
(Dichiarazione del 31/03/1987) Tabela(ESTRATTI)VERSIONE IN VIGORE NEL MESE DI APRILE 2017   

[…]

Art. 137

[…]

 

3 – L'invocazione del segreto di Stato fatta da un testimone è disciplinata come prescritto dalla legge che approva il regime del segreto di Stato e dalla legge quadro del sistema d’informazione della Repubblica Portoghese.


PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
SOGGETTI PROCESSUALI
(...)
TITOLO III
L’IMPUTATO E IL SUO DIFENSORE
Art. 57
Qualità di imputato

1 – Assume la qualità di imputato la persona contro la quale sia dedotta imputazionne o richiesta istruzione nell’ambito di un processo penale.

2 – La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo.

3 – Le disposizioni di cui ai commi 2 a 6 dell’articolo seguente si applicano.

[Modificato dalla Legge 59/98]

 Art. 58
Sotoporre una persona alla qualità di imputato

1 – Senza pregiudizio per quanto disposto nell’articolo precedente, è obbligatorio sotoporre una persona alla qualità di imputato appena:

a) nel corso di un’indagine contro una persona riguardo alla quale sussistono fondati sospetti di pratica di reato, questa resa dichiarazioni a qualche autorità giudiziaria o organo di polizia criminale;

b) Debba essere applicata a chiunque una misura coercitiva o di garanzia patrimoniale;

c) Un sospetto sia arrestato, ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 254 al 261; o

d) Sia sollevato un verbale di notizia che intenda una persona come autore di un reato e quello gli sia comunicato, tranne se la comunicazione sia dichiaradamente infondata.

2 – L’atto di sotoporre una persona alla qualità di imputato è operato attraverso la comunicazione, orale o scritta, fatta all’imputato da un’autorità giudiziaria o da un organo di polizia criminale, essendo che dopo questo momento quello deve considerarsi imputato in un processo penale e della indicazione e, se necessario, esplicazione dei diritti e dei doveri processuali riferiti nell’articolo 61 che per questa ragione gli spettano.

3 - L’atto di sotoporre una persona alla qualità di imputato, effettuato dagli organi di polizia criminale è comunicato all’autorità giudiziaria nel termine di 10 giorni e da questa analizzata, in ordine alla sua validazione nel termine di 10 giorni.

4 - L’atto di sotoporre una persona alla qualità di imputato implica la consegna, sempre che possibile nel proprio atto, di documento nel quale devono figurare l’identificazione del processo e del difensore, se già nominato, e i diritti e doveri processuali riferiti nell’articolo 61.

5 – L’omissione o violazione delle formalità previste dai commi precedenti implica che le dichiarazioni rese dall’imputato non possono essere utilizzate come prova.

6 – La non validazione dall’autorità giudiziaria dell’atto di sotoporre una persona alla qualità di imputato non danneggia le prove anteriormente ottenute.

[Modificato dalla Legge 48/2007]

 Art. 59
Altri casi di costituzione di imputato

1 – Qualora, durante qualsiasi esame di persona non imputata, emergano fondati sospetti di reità a suo carico, l’entità responsabile dell’atto ne interrompe immediatamente l’esame, procedendo alla comunicazione e all’indicazione di cui al comma 2 dell’articolo precedente.

2 – La persona sospettata di aver commesso un reato ha il diritto di assumere la qualità di imputato, su sua richiesta, qualora vengano svolte attività investigative, volte ad accertare l’imputazione, che la riguardino personalmente.

3 - Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo precedente si applicano.

[Modificato dalla Legge 59/98]

 Art. 60
Posizione processuale

Dal momento che una persona acquisisce la qualità di imputato, le viene assicurato l’esercizio dei diritti e dei doveri processuali, senza pregiudizio dell’applicazione dei mezzi coercitivi e di garanzia patrimoniale e dell’attivazione delle incombenze probatorie, nei termini specificati nella legge.

Art. 61
Diritti e doveri processuali

1 – L’imputato gode, in modo particolare, in qualsiasi fase del processo e salve le eccezioni di legge, dei diritti di:

a) Presenziare agli atti processuali che direttamente lo riguardino;

b) Essere udito dal tribunale o dal giudice istruttore ogni volta che essi debbano adottare qualsiasi decisione che lo riguardi personalmente;

c) Essere informato dei fatti che gli siano attribuiti prima di rendere dichiarazione innanzi a qualsivoglia entità;

d) Non rispondere alle domande rivoltegli, da qualsivoglia entità, sui fatti imputatigli e sul contenuto delle dichiarazioni che su di essi debba rendere;

e) Nominare un avvocato o sollecitare la nomina di un difensore;

f) Essere assistito dal difensore in tutti gli atti processuali a cui partecipi e, quando fermato, comunicare con lui, anche in privato;

g) Intervenire nell’indagine e nell’istruzione offrendo prove e richiedendo le misure che gli appaiano necessarie;

h) Essere informato, dall’autorità giudiziaria o da organo di polizia criminale davanti a cui sia obbligato a comparire, dei diritti di sua spettanza;

i) Ricorrere, nei termini di legge, contro decisioni che gli siano sfavorevoli.

2 – La comunicazione in privato di cui alla lettera f) del comma precedente avviene a vista, quando così impongano ragioni di sicurezza, ma in condizioni da non essere udita dall’incaricato per la vigilanza.

3 – Ricadono in particolare sull’imputato i doveri di:

a) Comparire davanti al giudice, al Pubblico Ministero o agli organi di polizia criminale ogni volta che la legge lo esiga e a tal fine sia stato debitamente convocato;

b) Rispondere con verità alle domande rivolte dall’entità competente circa la sua identità e, quando la legge lo imponga, sui suoi precedenti criminali;

c) Prestare la dichiarazione di identità e residenza appena assuma la qualità di imputato;

d) Assoggetarsi alle incombenze probatorie ed ai mezzi coercitivi e di garanzia patrimoniale specificate nella legge e ordinate ed effettuate da entità competente.

[Modificato dalla Legge 20/2013]

 Art. 62
Difensore

1 – L’imputato può nominare un avvocato in qualsiasi fase del processo.

2 – Se l’imputato ha più di un difensore, le notifiche sono fatte a quello che sia stato indicato in primo luogo nell’atto di nomina.

[Modificato dalla Legge 48/2007]

 Art. 63
Diritti del difensore

1 – Il difensore esercita i diritti riconosciuti dalla legge all’imputato, salvi quelli riservati dalla legge personalmente a costui.

2 – L’imputato può privare di efficacia l’atto realizzato in suo nome dal difensore, sempre che lo faccia con dichiarazione espressa precedente alla decisione relativa a quell’atto.

 Art. 64
Obbligatorietà dell’assistenza

1 – È obbligatoria l’assistenza del difensore:

a) Negli interrogatori dell’imputato arrestato o fermato;

b) Negli interrogatori condotti da autorità giudiziaria;

c) Nel dibattimento istruttorio e nell’udienza;

d) In qualsiasi atto processuali, ad eccezione della costituzione come imputato, ogni volta che l’imputato sia cieco, sordo, muto, analfabeta, senza conoscenza della lingua portoghese, minore di 21 anni, o se emerga la questione della sua inimputabilità o della sua imputabilità ridotta;

e) Nei ricorsi ordinari o straordinari;

f) Nei casi a cui si riferiscono gli articoli 271 e 294;

g) Nell’udienza di giudizio realizzata in assenza dell’imputato;

h) Negli ulteriori casi determinati dalla legge.

2 – Al di fuori dai casi previsti nel comma precedente, può essere nominato difensore, su richiesta del tribunale o dell’imputato, ogni volta che le circostanze del caso rivelino la necessità o la convenienza che l’imputato sia assistito.

3 – Senza pregiudizio per quanto disposto nei commi precedenti, se l’imputato è privo di avvocato costituito o nominato, è obbligatoria la nomina del difensore al momento della formulazione dell’accusa, dovendo figurare la nomina del difensore nell’atto di chiusura dell’indagine.

4 – Nel caso previsto dal comma precedente, l’imputato è informato, nell’atto di accusa, del fatto di essere obbligato, in caso di condanna, a pagare gli onorari del difensore d’ufficio, salva la concessione di assistenza giudiziaria, e di poter procedere alla sostituzione di questo difensore tramite la costituzione di avvocato.

[Modificato dalla Legge 20/2013]

 Art. 65
Difesa di più imputati

Qualora nello stesso procedimento ci siano più imputati, la loro difesa può essere assunta da un difensore comune, purché questo non leda la funzione della difesa.

[Modificato dalla Legge 48/2007]

 Art. 66
Difensore nominato

1 – La nomina di un difensore è notificata all’imputato e al difensore qualora non siano presenti nell’atto.

2 – Il difensore nominato può essere esentato del patrocinio qualora alleghi motivo considerato giusto dal tribunale.

3 – Il tribunale può sempre sostituire il difensore nominato su richiesta dell’imputato per una causa giusta.

4 – Fino a che non sia sostituito, il difensore nominato per un atto si mantiene per gli atti susseguenti del processo.

5 – L’esercizio della funzione di difensore nominato è sempre rimunerato, ai sensi e nel quantitativo a fissare dal tribunale, dentro i limiti previsti da tabelle approvate dal Ministero della Giustizia o, in sua mancanza, tenendo in conto gli onorari normalmente pagati da servizi del genere e il rilievo dei servizi resi. La remunerazione spetta, a seconda del caso, all’imputato, alla parte privata affiancando il Pubblico Ministero (assistente), alle parti civili o alle casse del Ministero della Giustizia.

[Modificato dalla Legge 59/98]

 Art. 67
Sostituzione del difensore

1 – Qualora il difensore, rispetto a un atto nell’ambito del quale l’assistenza è necessaria, non compaia, qualora si assenti avanti la fine di quell’atto o rifiuti o abbandoni la difesa, un altro difensore sarà immediatamente nominato; si potrà anche, qualora la nomina immediata non sia possibile o opportuna, interrompere la realizzazione di quell’atto.

2 – Qualora il difensore sia sostituito durante il dibattimento istruttorio o l’udienza, il tribunale può, d’ufficio o su richiesta del nuovo difensore, concedere un’interruzione, permettendo così che questo difensore possa conferire con l’imputato e esaminare i verbali.

3 – Invece della interruzione di cui ai commi precedenti, il tribunale può decidersi, se assolutamente necessario, ad aggiornare l’atto o l’udienza e questo aggiornamento non potrà essere superiore a cinque giorni.

[Modificato dalla Rettifica n. 100-A/2007]

(...)

 TITOLO IV
Le parti civili

(...)
Art. 75
Dovere di informare

1 - Qualora, nel corso dell’indagine, si faccia sapere che esistono eventuali persone offese, queste persone devono essere informate dalle autorità giudiziarie e dagli organi di polizia criminale della possibilità di presentare una domanda di risarcimento civile nell’ambito di processo penale e anche delle formalità ad osservare.

2 – Costoro, pur essendo state informate sulla loro legittimità per presentare una domanda di risarcimento civile, ai sensi del comma precedente, o costoro che, non ne essendo state informate, si considerano parti offese, possono dichiarare la loro intenzione di farlo fino alla chiusura dell’indagine.

[Modificato dalla Legge 48/2007]

(...)

 

LIBRO SECONDO
ATTI PROCESSUALI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
(...)Art. 86
Pubblicità del processo e segreto di giustizia

1 - Il processo penale è pubblico a pena di nullità, salvo le eccezioni previste dalla legge.

2 - Il giudice istruttore può, su richiesta dell’imputato, della parte privata affiancando il Pubblico Ministero (assistente) o della vittima e, ascoltato il Pubblico Ministero, determinare, tramite ordinanza non impugnabile, di sottoporre il processo, durante la fase dell’indagine, al segreto giudiziario, quando reputa che la pubblicità pregiudica i diritti di questi soggetti o partecipanti processuali.

3 - Qualora il Pubblico Ministero reputi che gli interessi dell’investigazione o i diritti dei soggetti processuali lo giustificano, può determinare l’applicazione al processo, durante la fase dell’indagine, del segreto giudiziario. Questa decisione è soggetta alla convalida del giudice istruttore entro non più di settantadue ore. 

4 - Qualora, a norma del comma 3 precedente, il processo sia coperto dal segreto di giustizia, il Pubblico Ministero, d’ufficio o su richiesta dell’imputato, della parte privata affiancando il Pubblico Ministero (assistente) o della vittima, può ordinare la levata del segreto in ogni momento dell’indagine. 

5 - Qualora l’imputato, la parte privata affiancando il Pubblico Ministero (assistente) o la vittima chiedano la levata del segreto e il Pubblico Ministero abbia disposto l’obbligo del segreto, i verbali sono rimessi al giudice istruttore affinché una decisione possa essere resa da lui tramite ordinanza non impugnabile.

6 - La pubblicità del processo implica, in conformità alla legge e, in particolare, agli articoli seguenti, i diritti di seguito indicati :

a) Il diritto del pubblico in generale di essere presente alla realizzazione di atti processuali;

b) Il racconto degli atti processuali o la loro riproduzione attraverso mezzi di comunicazione di massa;

c) La consultazione del verbale e l’ottenimento di copie, estratti e certificati di quello verbale.

7 - La pubblicità non abbraccia i dati relativi al rispetto della vita privata che non siano mezzi di prova. L’autorità giudiziaria specifica, tramite ordinanza, d’ufficio o su richiesta, gli elementi che devono continuare ad essere coperti dal segreto, ordinando, se necessario, la loro distruzione o la loro consegna alla persona interessata.

8 – Il segreto di giustizia si applica a tutti i soggetti processuali e a tutte le parti processuali, come pure alle persone che, a qualsiasi titolo, hanno avuto contatto con il processo o hanno avuto conoscenza di qualche elemento contenuto nel processo. Il segreto implica le seguenti proibizioni:

a) Essere presente alla realizzazione di un atto processuale o conoscere il suo contenuto qualora non abbiano il diritto o il dovere d’assistere;

b) La divulgazione di un atto processuale o delle condizioni in cui l’atto è eseguito, indipendentemente dal motivo della divulgazione.

9 - L’autorità giudiziaria può, con decreto motivato, dare o ordinare o consentire la divulgazione del contenuto di atto o di documento coperto dal segreto a qualche persona, qualora l’investigazione non sia messa in questione e paia che l’informazione è:

a) Utile per chiarire la verità; o

b) Essenziale all’esercizio dei diritti delle persone interessate.

10 - Le persone menzionate nel comma 9 sono, in ogni caso, vincolate dal segreto di giustizia.

11 - L’autorità giudiziaria può autorizzare il rilascio di un certificato con cui si fa conoscere il contenuto di un atto o di un documento coperto dal segreto di giustizia, qualora questo sia necessario a un processo penale o all’istruzione di un processo disciplinare di natura pubblica e anche alla presentazione della domanda di risarcimento civile. 

12 – Qualora il processo concerna un incidente stradale, l’autorità giudiziaria autorizza il rilascio di un certificato:

a) Fornendo informazioni su un atto o su un documento coperto dal segreto, ai fini di quanto disposto nell’ultima parte del comma precedente, in seguito di una richiesta motivata in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 72, comma 1, lettera a);

b) Del verbale relativo all’incidente stradale redatto dall’autorità di polizia, ai fini di composizione extragiudiziale di lite nell’ambito della quale l’interessato è una compagnia di assicurazione alla quale la responsabilità civile sia stata trasferita.

13 – Il segreto di giustizia non impedisce la fornitura d’informazioni pubbliche dall’autorità giudiziaria, qualora queste informazioni siano necessarie al ripristino della verità e non pregiudichino l’investigazione:

a) Su richiesta di persone coinvolte pubblicamente; o

b) Ai fini di assicurare la sicurezza di persone e cose o la tranquillità pubblica.

[Modificato dalla Legge 26/2010]

(...)

 Art. 91
Giuramento e impegno

1 – I testimoni prestano il giuramento seguente: «Giuro, sul proprio onore, di dire tutta la verità, null’altro che la verità».

2 – I periti e gli interpreti prestano, in qualsiasi fase del processo, l’impegno seguente: «Mi impegno, sul proprio onore, di bene e fedelmente adempiere agli incarichi a me affidati».

3 – Il giuramento menzionato nel comma 1 è prestato davanti all’autorità giudiziaria competente e l’impegno menzionato nel comma precedente è assunto davanti all’autorità giudiziaria o all’autorità di polizia criminale competenti, le quali ammoniscono previamente tutti coloro che devono prestare giuramento e assumere l’impegno sul rischio di incorrere in sanzioni in caso di rifiuto o mancata ottemperanza a queste disposizioni.

4 – Il rifiuto di prestare il giuramento o di assumere l’impegno equivale a un rifiuto di deporre o d’adempiere agli incarichi.

5 – Il giuramento e l’impegno, tosto che siano prestati, non necessitano di essere rinnovati nel corso della stessa fase del medesimo processo.

6 – Le persone sotto indicate non prestano il giuramento e l’impegno riferiti ai commi precedenti:

a) Le persone minori degli anni sedici;

b) I periti e gli interpreti che siano statali e che intervengano nell’ambito degli incarichi a loro affidati.

[Modificato dalla Legge 48/2007]

(...)

 TITOLO IV
COMUNICAZIONE DEGLI ATTI E CITAZIONE A GIUDIZIO
(...)

Art. 116
Assenza ingiustificata

1 – Nel caso di assenza ingiustificata della persona regolarmente convocata o citata, nel giorno, ora e luogo stabiliti, il giudice la condanna al pagamento di una somma da due a dieci unità contabili.

2 – Fatto salvo quanto disposto nel comma precedente, il giudice può ordinare, d’ufficio o su richiesta, l’arresto della persona che ha omesso di comparire per il tempo indispensabile al compimento dell’atto nonché condannarla al pagamento delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, in particolare quelle relative alla notificazione, al lavoro e allo spostamento delle persone. Se si trata dell’imputato, può anche essere applicata la misura della custodia cautelare, purché questo sia legalmente ammissibile.

3 – Dell’assenza del Pubblico Ministero o del difensore nel processo si informano il superiore nella gerarchia o l’Ordine degli Avvocati.

4 – Le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 68 si applicano.

[Modificato dalla Legge 59/98]

 Art. 117
Giustificazione della mancata comparizione

1 – L’assenza è ritenuta giustificata se il fatto, perciò è impedita a comparire ad un atto processuale per cui è stata convocata o citata, non è ascrivibile alla persona assente.

2 – L’impossibilità di comparizione, se prevedibile, deve essere comunicata con cinque giorni di anticipo, e, se imprevedibile, nel giorno e ora fissata per l’atto. Nella comunicazione devono essere indicati, a pena di nullità, la ragione della mancata comparizione, il luogo in cui l’assente può essere trovato e la prevedibile durata dell’impedimento.

3 – Gli elementi di prova dell’impossibilità di comparizione devono essere presentati con la comunicazione di cui al comma precedente, salvo se si tratta di un impedimento imprevedibile comunicato nello stesso giorno e ora, nel cui caso, per ragione giustificata, possono essere presentati entro il terzo giorno lavorativo successivo. Non possono essere indicati più di tre testimoni.

4 – Se è addotta una malattia, l’assente presenta l’attestato medico specificando l’impossibilità o grave sconvenienza per cui è impedito a comparire e la probabile durata dell’impedimento. L’autorità giudiziaria può ordinare la comparizione del medico che ha sottoscritto l’attestato e far verificare da parte da un altro medico l’autenticità della malattia addotta.

5 – Se è impossibile ottenere un attestato medico, si può ammettere ogni altro mezzo di prova.

6 – Se si tratta di impossibilità di comparizione, ma non di prestazione di dichiarazioni o di deposizioni, la stessa può essere realizzata nel giorno, ora e luogo stabiliti dall’autorità giudiziaria e, se necessario, sarà sentito anche il medico assistente.

7 – La falsità della giustificazione è punita, a dipendenza del caso, in conformità agli articoli 260 e 360 del Codice Penale.

8 – Le disposizioni dei commi precedenti, riguardanti gli esigibili elementi di prova, non si applicano agli avvocati, e l’autorità giudiziaria può comunicare assenze ingiustificate all’organo disciplinare del relativo Ordine.

[Modificato dalla Legge 48/2007]

(...)

 

LIBRO TERZO
PROVA

(...)

TITOLO II
MEZZI DI PROVA
CAPO I
TESTIMONIANZA
Art. 128
Oggetto e limiti della testimonianza

1 – Il testimone è esaminato sui fatti di cui abbia conoscenza diretta e che costituiscono oggetto di prova.

2 – Salvo ove diversamente disposto dalla legge, prima del momento in cui il tribunale dispone la determinazione della pena o della misura di sicurezza applicabili, l’esame sui fatti riguardanti la personalità e il carattere dell’imputato, nonché le sue condizioni personali e la sua condotta precedente, è ammesso soltanto nella misura strettamente necessaria alla prova degli elementi costitutivi del reato, in particolare riguardo alla colpa dell’autore del reato, o all’applicazione di una misura coercitiva o di garanzia patrimoniale.

 Art. 129
Testimonianza indiretta

1 – Quando l’oggetto della testimonianza si riferisce a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza in forma orale da altre persone, il giudice può disporre che queste siano chiamate a deporre. Nel caso in cui il giudice non provveda a quanto sopra, la testimonianza prodotta riguardante tali fatti non può servire come mezzo di prova, salvo che l’esame delle persone indicate risulti impossibile per morte, sopraggiunta infermità psichica o irreperibilità.

2 – Le disposizioni del comma precedente si applicano anche quando l’oggetto della testimonianza si riferisce a fatti di cui il testimone sia venuto a conoscenza dalla lettura di un documento prodotto da un’altra persona.

3 – In nessun caso può essere utilizzata come mezzo di prova la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame.

 Art. 130
Voci correnti nel pubblico e apprezzamenti personali

1 – Non è ammessa come testimonianza la riproduzione delle voci correnti nel pubblico.

2 – L’espressione di apprezzamenti meramente personali sui fatti o la loro interpretazione è ammessa esclusivamente e in stretta misura nei casi di seguito indicati:

a) Quando risulti impossibile scinderla dalla deposizione sui fatti concreti;

b) Quando derivi dalla conoscenza acquisita nell’esercizio di qualsivoglia scienza, tecnica o arte;

c) Quando sia prodotta durante la fase di determinazione della sanzione.

 Art. 131
Capacità e dovere di testimoniare

1 – Ogni persona non interdetta per disturbio mentale ha la capacità di testimoniare e può rifiutarsi di rendere testimonianza soltanto nei casi previsti dalla legge.

2 – L’autorità giudiziaria verifica l’idoneità fisica o mentale di ogni persona a rendere testimonianza, ove ciò sia necessario per valutare la rispettiva attendibilità e possa essere fatto senza ritardo del normale svolgimento del procedimento.

3 – In caso di testimonianza resa da persona minore degli anni diciotto nell’ambito di reati contro la libertá e l’autodeterminazione sessuale dei minorenni, una perizia sulla personalità può effettuarsi.

4 – Gli accertamenti che, a norma dei commi precedenti, siano stati disposti prima dell’esame testimoniale non precludono l’atto del testimoniare.

[Modificato dalla Legge 48/2007]

 Art. 132
Diritti e obblighi del testimone

1 – Salvo ove altrimenti disposto dalla legge, il testimone ha l’obbligo di:

a) Presentarsi, nel momento e nel luogo stabilito, all’autorità dalla quale è stato legittimamente convocato o notificato e di tenersi a sua disposizione fino a quando ne sia dispensato dalla stessa;

b) Prestare giuramento qualora sia esaminato da parte dall’autorità giudiziaria;

c) Attenersi alle prescrizioni legittimamente impartitegli quanto alle modalità di rendere testimonianza;

d) Rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

2 – Il testimone non è obbligato a rispondere a domande qualora opponga che dalle risposte fornite possa emergere una sua responsabilità penale.

3 – Ai fini di notifica, il testimone può indicare la sua residenza, il luogo di lavoro o un altro domicilio a sua scelta.

4 – Ogni volta che sia chiamato a deporre, anche nel corso di un atto svolto a porte chiuse, il testimone può essere assistito da un avvocato che lo informa, qualora lo consideri necessario, dei diritti che gli competono senza intervenire nell’esame.

5 – Non può assistere il testimone, a norma del comma precedente, l’avvocato nominato difensore di un imputato nel medesimo procedimento.

[Modificato dalla Legge 48/2007]

 Art. 133
Impedimenti in merito all’ufficio di testimone

1 – Vengono impediti di deporre in qualità di testimoni:

a) L’imputato e i coimputati nel medesimo procedimento o in un procedimento connesso fino a quando mantengano tale qualità;

b) Coloro che si siano costituiti come parti private affiancando il Pubblico Ministero, a partire dal momento della loro costituzione;

c) Le parti civili;

d) I periti, nell’ambito delle perizie espletate nella prestazione del proprio ufficio.

2 – In caso di separazioni dei processi, gli imputati del medesimo reato o di un reato connesso, anche se già condannati con sentenza passata in giudicato, possono deporre in qualità di testimoni a patto che diano il loro previo e espresso consenso.

[Modificato dalla Legge 48/2007]

 Art. 134
Rifiuto di deporre

1 – Possono rifiutarsi di rendere testimonianza:

a) I discendenti, gli ascendenti, i fratelli, i parenti acquisiti per affinità fino al secondo grado, le persone legate da vincolo di adozione e il coniuge dell’imputato;

b) L’ex-coniuge dell’imputato o la persona, dell’altro o dello stesso sesso, che, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso, limitatamente ai fatti avvenuti durante la convivenza coniugale o la coabitazione.

2 – L’autorità competente a ricevere la deposizione, a pena di nullità, avvisa le persone di cui al comma precedente della facoltà di rifiutarsi di rendere testimonianza.

[Modificato dalla Legge 48/2007]

 Art. 135
Segreto professionale

1 – Possono astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto professionale i ministri di religioni o di confessioni religiose, gli avvocati, i medici, i giornalisti, i membri di istituzioni di credito e gli individui ai quali la legge riconosce la facoltà o l’obbligo di mantenere la riservatezza sui fatti di cui vengano a conoscenza.

2 – Qualora sorgano dubbi fondati sulla legittimità dell’astensione, l’autorità giudiziaria di fronte alla quale è stata invocata l’astensione provvede agli accertamenti necessari. Se, a seguito di tali accertamenti, l’astensione invocata risulta infondata, l’autorità giudiziaria ordina o chiede al tribunale di ordinare che il testimone deponga.

3 – Il tribunale di grado superiore a quello di fronte al quale è stata invocata l’astensione o, nel caso in cui essa è stata invocata di fronte alla Corte Suprema di Cassazione, le sezioni unite penali, possono decidere che il testimone proceda alla deposizione con violazione del segreto professionale qualora la testimonianza risulti giustificata secondo il principio della prevalenza dell’interesse preponderante e, in particolare, considerando l’imprescindibilità della deposizione per la conoscenza della verità, la gravità del reato e la necessità di protezione di beni giuridici. L’ordinanza è disposta dal giudice, d’ufficio o su richiesta.

4 – Nei casi previsti dai commi 2 e 3, la decisione dell’autorità giudiziaria o del tribunale viene presa dopo aver ascoltato l’organismo rappresentativo della professione cui il segreto professionale è relazionato, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legislazione applicabile a quell’organismo.

5 – Le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 non vengono applicate al segreto religioso.

[Modificato dalla Legge 48/2007]

 Art. 136
Segreto di ufficio

1 – I pubblici ufficiali non possono essere esaminati su fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni e che devono rimanere segreti.

2 – Vengono conformemente applicate le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo precedente.

 Art. 137
Segreto di Stato

1 – I testimoni non possono essere esaminati su fatti coperti dal segreto di Stato.

2 – Il segreto di Stato di cui al presente articolo comprende in particolare i fatti la cui divulgazione sia idonea a recare, anche senza costituire reato, un danno alla sicurezza interna o esterna dello Stato portoghese o alla difesa dell’ordine costituzionale.

3 – Se il testimone oppone un segreto di Stato, questo deve essere confermato entro trenta giorni dal Ministro della Giustizia. Qualora, decorso questo termine, non venga data conferma del segreto, il testimone deve essere chiamato a deporre.

 Art. 138
Regole per l’esame

1 – La testimonianza è un atto personale che non può in alcun caso essere realizzato tramite un procuratore.

2 – Non devono essere rivolte ai testimoni domande suggestive o non pertinenti o qualsiasi domanda che possa nuocere alla spontaneità e alla sincerità della risposta.

3 – L’esame deve anzitutto vertere sugli elementi necessari all’identificazione del testimone, sui rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e l’imputato, la vittima, la parte privata affiancando il Pubblico Ministero (assistente), le parti civili e gli altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è rilevante per valutare la credibilità della deposizione. In un secondo tempo, il testimone, se tenuto a prestare giuramento, viene invitato a rendere tale dichiarazione e procede quindi a rendere la propria deposizione nei termini e limiti previsti dalla legge.

4 – Possono essere mostrati ai testimoni, ove occorra, atti processuali, documenti che riguardano il processo, strumenti mediante i quali il reato è stato commesso o qualsiasi altro oggetto sequestrato.

5 – Se il testimone esibisce oggetti o documenti suscettibili di essere utili alla prova, viene fatta menzione della loro presentazione e vengono annessi al processo o debitamente custoditi.

 Art. 139
Immunità, prerogative e misure speciali di protezione

1 – Vengono applicate durante il processo penale le immunità e le prerogative stabilite dalla legge quanto all’obbligo di testimonianza e alla modalità e al luogo di prestazione delle deposizioni.

2 – La protezione dei testimoni e di altre parti intervenienti nel processo contro forme di minaccia, pressione o intimidazione, in particolare nei casi di terrorismo, criminalità violenta o altamente organizzatta viene disciplinata da una legge speciale.

3 – È assicurata la possibilità di realizzare il contraddittorio legalmente applicabile al caso.

[Modificato dalla Legge 59/98]

 CAPO II
DICHIARAZIONI RESE DALL’IMPUTATO, DALLA PARTE PRIVATA AFFIANCANDO IL PUBBLICO MINISTERO E DELLE PARTI CIVILI
Art. 140
Dichiarazioni rese dall’imputato: Regole generali

1 – Ogni volta che l’imputato renda dichiarazioni dovrà essere libero nella persona, anche se arrestato o fermato, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenza.

2 – Alle dichiarazioni dell’imputato è corrispondentemente applicabile quanto disposto dagli articoli 128 e 138, salvo quando la legge disponga altrimenti.

3 – L’imputato non presta giuramento in nessun caso.

 Art. 141
Primo interrogatorio giudiziario di imputato arrestato

1 – L’imputato arrestato che non debba essere immediatamente giudicato è interrogato dal giudice per le indagini preliminari, entro quarantotto ore dall’arresto, non appena sia tradotto dinanzi al detto giudice con l’indicazione dei motivi dell’arresto e delle prove sulle quali si fonda tale arresto.

2 – L’interrogatorio è svolto esclusivamente dal giudice, con l’assistenza del Pubblico Ministero e del difensore e con la presenza del funzionario giudiziario. Non è ammessa la presenza di qualsiasi altra persona, a meno che, per motivo di sicurezza, l’arrestato debba essere guardato a vista.

3 – L’imputato è invitato a dichiarare le proprie generalità – nome, cognome, paternità, località e circoscrizione territoriale di nascita, data di nascita, stato civile, professione, residenza, luogo di lavoro – essendo tenuto, all’occorrenza, ad esibire un documento ufficiale attestante la sua identità, con l’ammonimento circa le conseguenze alle quali si espone chi si rifiuta di darle o le dà false.

4 – In seguito, il giudice informa l’imputato:

a) Sui diritti previsti dal comma 1 dell’articolo 61, spiegandogli tali diritti allorquando ciò sia necessario;

b) Sul fatto che, decidendo di non avvalersi del diritto di non rispondere, le sue dichiarazioni potranno essere utilizzate nel processo, anche se giudicato in absentia o se non renda dichiarazioni all’udienza e che le dichiarazioni rese saranno oggetto di una libera valutazione della prova;

c) Sui motivi dell’arresto;

d) Sui fatti che gli sono precisamente attribuiti, comprese, qualora conosciute, le circostanze di tempo, modo e luogo; e

e) Sugli elementi del processo che indiziano i fatti addebitati, qualora la loro comunicazione non comprometta l’investigazione, non renda difficile la scoperta della verità neanche metta a repentaglio la vita, l’integrità fisica o psicologica o la libertà dei partecipanti processuali o delle vittime del reato; nel verbale di interrogatorio è fatta menzione di tutte le informazioni, escluse quelle di cui alla lettera a).

5 – Rendendo dichiarazioni, l’imputato può confessare o negare i fatti o la sua partecipazione ai fatti e indicare le cause che possano escludere l’illiceità o la colpa nonché qualsiasi circostanza che possa permettere la determinazione della sua responsabilità o la fissazione del livello della sanzione.

6 – Durante l’interrogatorio, il Pubblico Ministero e il difensore, senza pregiudizio del diritto di invocare nullità, si astengono da qualsiasi interferenza e il giudice può permettergli di chiedere schiarimenti sulle risposte date dall’imputato. Una volta concluso l’interrogatorio, loro possono richiedere al giudice di porre domande all’imputato su tutto quanto ritengono utile per la scoperta della verità. Il giudice decide, tramite ordinanza non impugnabile, se la richiesta dovrà essere presentata in presenza dell’imputato e sulla rilevanza delle domande.

7 – L’interrogatorio dell’imputato è svolto, in generale, per mezzo di un registo audio o audiovisivo e nessun altro mezzo, in particolare stenografico o stenotipico o qualsiasi altro mezzo tecnico capace di assicurare la riproduzione integrale delle domande e delle risposte o la documentazione attraverso verbale, può essere utilizzato, a meno che quei mezzi non siano disponibili e ne è fatta menzione nel verbale.

8 – Qualora abbia luogo un registro audio o audiovisivo, l’inizio e la fine della registrazione di ogni dichiarazione devono essere menzionati nel verbale.

9 – Le disposizioni di cui all’articolo 101 si applicano.

[Modificato dalla Legge 20/2013]

(...)

 Art. 144
Altri interrogatori

1 – Gli interrogatori susseguenti di un imputato fermato e gli interrogatori di un imputato in stato di libertà sono effettuati nel corso dell’indagine dal Pubblico Ministero e nel corso dell’istruzione e dell’udienza dal giudice, osservando, ogni volta che applicabile, le disposizioni di cui a questo capitolo.

2 – Nel corso dell’indagine, gli interrogatori riferiti al comma precedente possono essere effettuati da un organo di polizia criminale su delega del Pubblico Ministero, osservandosi, ogni volta che applicabile, le disposizioni di cui a questo capitolo, fatta eccezione per le disposizioni di cui alle lettere b) e e) del comma 4 dell’articolo 141.

3 – Gli interrogatori di un imputato fermato sono sempre effettuati con l’assistenza di un difensore.

4 – L’entità che effettua l’interrogatorio di un imputato in stato di libertà deve informarlo sul suo diritto di essere assistito da un avvocato.

[Modificato dalla Legge 20/2013]

 TITOLO III
Mezi di ricerca della prova

(...)

CAPO II
PERQUISIZIONI PERSONALI E PERQUISIZIONI LOCALI
Art. 174
Presupposti

1 – Quando vi è motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato o che possano servire di prova, è disposta perquisizione personale.

2 - Quando vi è motivo di ritenere che le cose di cui al comma precedente si trovino in un luogo riservato o non liberamente accessibile al pubblico ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o di un’altra persona, è disposta perquisizione locale.

3 – Le perquisizioni personali e le perquisizioni locali sono autorizzate o disposte con decreto motivato emesso dall’autorità giudiziaria competente ed essa, ove possibile, deve presiedere all’adempimento dell’atto.

4 – Il periodo massimo di validità del decreto di cui al comma precedente è di 30 giorni, a pena di nullità.

5 – Sono lasciate al di fuori dei requisiti di cui al comma 3 sopra le perquisizioni personali e le perquisizioni locali eseguite da un organo di polizia criminale nei casi:

a) Di terrorismo, criminalità violenta o altamente organizzatta, qualora vi siano fondati indizi della pratica imminente di un reato che metta a repentaglio la vita o l’integrità fisica di qualsiasi persona;

b) In cui le soggetti cui si rivolge le cosiddette perquisizioni abbiano dati il proprio consenso, a patto che il consenso prestato sia, da qualsiasi forma, documentato; o

c) In sede di arresto in flagranza di reato al quale corrisponda una pena di reclusione.

6 – Nei casi di cui alla lettera a) del comma precedente, l’adempimento dell’atto, a pena di nullità, viene comunicato senza indugio al giudice per le indagini preliminari e da esso valutato in merito alla sua convalida.

[Modificato dalla Legge 48/2007]

(...)

 Art. 176
Formalità della perquisizione locale

1 – Nell’atto di iniziare la perquisizione locale, copia del decreto che dispone tale perquisizione viene consegnata, tranne nei casi di cui all’articolo 174, comma 5, a chi abbia l’attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l’operazione, con l’avviso della facoltà di assistere all’operazione e di farsi accompagnare o sostituire da persona di fiducia che compaia prontamente.

2 – Se mancano le persone indicate nel comma precedente, la copia viene, ove possibile, consegnata a un parente, a un vicino, al portiere o a chi ne fa le veci.

3 – Congiuntamente alla perquisizione locale o durante la stessa, si può disporre che siano perquisite le persone presenti, quando l’autorità che dispone o esegue la perquisizione locale ritiene che i presupposti di cui all’articolo 174, comma 1, sono soddisfatti. Si può altresì procedere a norma dell’articolo 173.

[Modificato dalla Legge 48/2007]

(...)

 

CAPO III
SEQUESTRI
Art. 178
Cose suscettibili di sequestro e presupposti

1 – Sono sottoposte a sequestro le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto, il prezzo o la ricompensa e ancora tutte le cose che furono lasciate dall’autore del reato sul luogo del reato o ogni altra cosa suscettibile di essere utile in merito alla prova.

2 – Le cose sequestrate vengono allegate al processo ove possibile e, quando ciò non è possibile, sono affidate in custodia al funzionario di giustizia addetto al processo o ad un altro custode, facendosi menzione di tutto ciò nel verbale.

3 – I sequestri sono autorizzati, disposti o convalidati con decreto dall’autorità giudiziaria.

4 – Gli organi di polizia criminale possono eseguire dei sequestri nel corso di perquisizioni personali o locali o quando sussistono ragioni di urgenza nonché quando l’indugiare sia pregiudizievole, ai sensi dell’articolo 249, comma 2, lettera c).

5 – I sequestri eseguiti da un organo di polizia criminale sono soggetti alla convalida dall’autorità giudiziaria, entro un periodo massimo di settantadue ore.

6 – I titolari di beni o di diritti sequestrati possono chiedere al giudice per le indagini preliminari la modifica o la revoca della misura. Le disposizioni di cui all’articolo 68, comma 5, si applicano.

7 – Qualora le cose sequestrate possano divenire oggetto di confisca e appartengano a persona diversa dall’imputato, l’autorità giudiziaria ordina la comparizione dell’interessato, il quale viene ascoltato da tale autorità. L’autorità giudiziaria prescinde dalla comparizione dell’interessato qualora ciò non sia possibile.

[Modificato dalla Legge 59/98]

(...)

 

LIBRO QUARTO
MISURE COERCITIVE E DI GARANZIA PATRIMONIALE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

(...)
Art. 193
Principi della necessità, dell’adattamento e della proporzionalità

1 – Le misure coercitive e di garanzia patrimoniale da applicare in concreto devono essere necessarie e adatte alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto e proporzionate alla gravità del reato e alle sanzioni che si ritiene possano essere irrogate.

2 – La custodia cautelare in carcere e l’arresto domiciliario possono essere disposti soltanto quando ogni altra misura coercitiva risulti inadeguata o insufficiente.

3 – Qualora sia disposta nel caso concreto misura coercitiva la cui applicazione comporta una privazione della libertà personale a norma del comma precedente, va data la preferenza all’arresto domiciliario qualora risulti che tale misura è sufficiente a soddisfare le esigenze cautelari.

4 – Le modalità di esecuzione delle misure coercitive e di garanzia patrimoniale non devono nuocere i diritti fondamentali il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.

[Modificato dalla Legge 48/2007]

(...)

 TITOLO II
MISURE COERCITIVE
CAPO I
MISURE AMMISSIBILI
Art. 196
Dichiarazione di identità e residenza

1 – L’autorità o l’organo di polizia criminale assoggettano a dichiarazione di identità e residenza redatta nel processo tutti coloro che abbiano acquistato la qualità di imputato, anche se gli stessi siano già stati identificati ai sensi dell’articolo 250.

2 – Ai fini della notifica a mezzo posta ordinaria, in applicazione dell’articolo 113, comma 1, lettera c), l’imputato dichiara la sua residenza, il luogo di lavoro o altro domicilio a sua scelta.

3 – Sulla dichiarazione deve essere riportato che gli è stata data conoscenza:

a) Dell’obbligo di comparire innanzi all’autorità competente o di mantenersi a disposizione della stessa ogni volta che la legge lo esiga o a tal fine sia stato debitamente convocato;

b) Dell’obbligo di non cambiare residenza né da essa assentarsi per più di cinque giorni senza comunicare la nuova residenza o il luogo in cui possa essere reperito;

c) Del fatto che le successive notifiche saranno eseguite a mezzo posta ordinaria all’indirizzo da lui indicato a norma del comma 2 precedente, salvo che l’imputato ne comunichi un altro attraverso richiesta consegnata o rimessa a mezzo posta raccomandata alla segretaria in cui i verbali si trovano a decorrere in quel momento;

d) Del fatto che l’inadempimento di quanto sopra disposto legittima la sua rappresentanza tramite difensore in tutti gli atti processuali in cui abbia il diritto o il dovere di essere presente, così come la realizzazione dell’udienza in sua assenza ai sensi dell’articolo 333.

e) Del fatto che, in caso di condanna, la dichiarazione di identità e residenza non si estingue se non interviene l’estinzione della pena.

4 – L’applicazione della misura di cui al presente articolo è sempre cumulabile con qualsiasi altra prevista dal presente libro.

[Modificato dalla Legge 20/2013]

(...)

 CAPO II
CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLE MISURE
Art. 204
Requisiti generali

Nessuna misura coercitiva, ad eccezione della misura prevista dall’articolo 196, può essere applicata in concreto se non nei casi in cui si verifichi, al momento dell’aplicazione della misura:

a) Fuga o pericolo di fuga;

b) Pericolo di turbamento dello svolgimento dell’indagine o dell’istruzione del processo e, in particolare, pericolo per l’acquisizione, la conservazione o la genuinità della prova; o

c) Pericolo, in base alla natura e alle circostanze del reato o alla personalità dell’imputato, di prosecuzione dell’attività criminosa o di turbamento in modo grave dell’ordine pubblico e della pubblica tranquilità.

[Modificato dalla Legge 48/2007]

(...)

 

PARTE SECONDA
LIBRO SESTO
FASI PRELIMINARI

(...)

TITOLO II
L’INDAGINE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 262
Finalità e ambito dell’indagine

1 – L’indagine comprende l’insieme di passi che mirano ad investigare l’esistenza di un reato, ad individuare i responsabili del reato e la loro responsabilità e a scoprire e a raccogliere le prove, affinché una decisione sull’accusa sia presa.

2 – Salvo le eccezioni previste da questo Codice, la notizia di reato dà sempre luogo all’apertura di un’indagine.

 Art. 263
Direzione dell’indagine

1 – La direzione dell’indagine spetta al Pubblico Ministero, assistito dagli organi di polizia criminale.

2 – Ai sensi delle disposizioni del comma precedente, gli organi di polizia criminale svolgono attività alla dipendenza e sotto la direzione diretta del Pubblico Ministero.

 Art. 264
Competenza

1 – L’effettuazione dell’indagine appartiene alla competenza del Pubblico Ministero che espleta le sue funzioni nel luogo in cui il reato è stato commesso.

2 – Finché sia sconosciuto il luogo in cui il reato è stato commesso, la competenza è del Pubblico Ministero che espleta le sue funzioni nel primo luogo in cui sia stata ricevuta la notizia di reato.

3 – Se il reato è stato commesso all’estero, la competenza è del Pubblico Ministero che espleta le sue funzioni presso il tribunale competente a giudicare la causa.

4 – In deroga a quanto disposto nei commi precedenti, qualsiasi giudice o magistrato del pubblico ministero esegue, in caso di urgenza o di rischio di ritardo, atti d’indagine, in particolare, atti d’arresto, d’interrogatorio e, in genere, atti d’acquisizione e di conservazione di mezzi di prova.

5 – Le disposizioni di cui agli articoli 24 a 30 si applicano.

[Modificato dalla Legge 59/98]

(...)

 CAPO II
ATTI D’INDAGINE
Art. 267
Attività del Pubblico Ministero

Il Pubblico Ministero compie ogni attività e assicura i mezzi di prova necessari alla realizzazione delle finalità indicate nell’articolo 262, comma 1, ai sensi e con le restrizioni contenute nei seguenti articoli.

(...)

 Art. 272
Primo interrogatorio e comunicazioni all’imputato.

1 – Nel corso di un’indagine contro una persona specifica riguardo alla quale sussistono fondati sospetti di pratica di reato, sarà obbligatorio interrogarla in qualità di imputato, a meno che non sia possibile eseguire la notifica.

2 – Il Pubblico Ministero, quando procede all’interrogatorio di un imputato o al confronto o riconoscimento in cui debba partecipare, lo informa, almeno con vinte e quattro ore di anticipo, il giorno, l’ora e il luogo dell’atto.

3 – Il periodo di anticipo riferito al comma precedente:

a) È opzionale sempre che l’imputato si trovi arrestato;

b) Non ha luogo relativamente all’interrogatorio previsto dall’art. 143 o, nei casi di estrema urgenza, ogni volta che ci sia motivo fondato per temere che il ritardo possa compromettere la salvaguardia di mezzi di prova o ancora qualora l’imputato pensi che tale non è necessario.

4 – Qualora vi è un difensore, costui sarà notificato per gli effetti dell’atto a compiere con almeno ventiquattro ore di anticipo, eccetto nei casi previsti dalla lettera b) del comma precedente.

[Modificato dalla Legge 48/2007]

(...)


 

 LIBRO SETTIMO
GIUDIZIO
TITOLO I
ATTI PRELIMINARI

 (...)
Art. 312
Data dell’udienza

1 – Risolte le questioni di cui all’articolo precedente, il presidente fissa il giorno, ora e luogo per l’udienza. L’udienza è fissata per la data più prossima possibile, affinché tra questa data ed il giorno in cui gli atti sono stati ricevuti non intercorrano più di due mesi.

2 – Nel decreto di cui al comma precedente, viene allo stesso momento fissata la data per la realizzazione dell’udienza in caso di rinvio ai termini dell’articolo 333, comma 1, o per l’audizione dell’imputato alla richiesta del suo difensore in conformità all’articolo 333, comma 3.

3 – Sempre che l’imputato sia sottoposto alla custodia cautelare in carcere o all’arresto domiciliario, la data dell’udienza è fissata con precedenza su ogni altro giudizio.

4 – Se nel processo si è costituito un difensore di fiducia, il tribunale deve fare in modo di concertare la data per l’udienza, con l’accordo fatto in conformità all’articolo 155 del Codice di Procedura Civile.

[Modificato dalla Legge 48/2007]

 Art. 313
Decreto che fissa il giorno per l’udienza

1 – Il decreto che fissa il giorno per l’udienza contiene, a pena di nullità:

a) L’indicazione dei fatti e disposizioni legali applicabili, e ciò può essere fatto per mezzo di riferimento all’atto di accusa o alla richiesta di rinvio in giudizio, se è stata formulata;

b) L’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora di comparizione;

c) La nomina del difensore d’ufficio all’imputato, se non ha nominato un difensore di fiducia nel processo; e

d) La data e la firma del presidente.

2 – Il decreto, unitamente alla copia dell’atto di accusa o della richiesta di rinvio a giudizio, è notificato al Pubblico Ministero, ed anche all’imputato e al suo difensore, alla parte privata affiancando il Pubblico Ministero, alle parti civili ed ai loro rappresentanti, almeno 30 giorni prima della data fissata per l’udienza.

3 – La notificazione all’imputato ed alla parte privata affiancando il Pubblico Ministero, di cui al comma precedente, è effettuata ai termini dell’articolo 113, comma 1, lettere a) e b). Solo in caso in cui loro hanno indicato la sua residenza o domicilio professionale all’autorità di polizia o all’autorità giudiziaria che ha redatto la notizia di reato o che li ha sentiti nel corso dell’inchiesta o dell’istruttoria e non hanno comunicato l’alterazione della stessa a mezzo posta raccomandata, la notifica è effettuata a mezzo posta ordinaria, ai termini dell’articolo 113, comma 1, lettera c).

4 - Contro il decreto che fissa il giorno per l’udienza non si può presentare un ricorso.

[Modificato dal Decreto Legge 320-C/2000]

(...)

 Art. 315
Memorie ed elenco dei testimoni

1 – L’imputato, entro 20 giorni dalla notificazione del decreto che fissa il giorno per l’udienza, può presentare memorie insieme all’elenco dei testimoni. È applicabile la disposizione di cui all’articolo 113, comma 13.

2 – Le memorie non sono soggette alle formalità speciali.

3 – Unitamente all’elenco dei testimoni, l’imputato indica i periti e consulenti tecnici che devono essere citati per l’udienza.

4 – All’elenco dei testimoni sono applicabili le disposizioni dell’articolo 283, comma 3, lettera d) e comma 7.

[Modificato dalla Legge 20/2013]

 Art. 316
Aggiunta o modificazione dell’elenco dei testimoni

1 – Il Pubblico Ministero, la parte privata affiancando il Pubblico Ministero, l’imputato o le parti civili possono modificare l’elenco dei testimoni, chiedendo inclusivamente l’esame al di là del termine legale, nei casi previsti dall’articolo 283, comma 7, a condizione che l’aggiunta o la modificazione chieste possano essere comunicate agli altri almeno tre giorni prima della data fissata per l’udienza.

2 – Dopo la presentazione dell’elenco, nessun nuovo testimone residente fuori circoscrizione giudiziaria può essere indicato, a meno che chiunque lo faccia si dichiari disposto a presentare quel testimone durante l’udienza.

3 - Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano all’indicazione dei periti e dei consulenti tecnici.

[Modificato dal Decreto Legge 320-C/2000]

(...)

 TITOLO II
UDIENZA

(...)

CAPO II
Atti introduttivi
Art. 333
Giudizio in assenza dell’imputato citato per l’udienza

1 – Quando l’imputato regolarmente citato non si presenta all’ora fissata per l’inizio dell’udienza, il presidente prende le misure necessarie e legalmente ammissibili per ottenere la sua comparizione, e l’udienza è solamente rinviata se il tribunale ritiene che per la scoperta di verità materiale è assolutamente indispensabile la sua presenza fin dall’inizio dell’udienza.

2 – Se il tribunale ritiene che l’udienza possa cominciare senza la presenza dell’imputato, o se l’assenza dell’imputato sia dovuta agli impedimenti esposti nei commi 2 a 4 dell’articolo 117, l’udienza non viene rinviata, e le persone presenti vengono interrogate o sentite nell’ordine indicato nelle lettere b) e c) dell’articolo 341, senza pregiudizio delle modificazioni che si devono effettuare nell’elenco presentato e le loro dichiarazioni documentate. Sempre che necessario, si applica la disposizione dell’articolo 117, comma 6.

3 – Nel caso indicato nel comma precedente, l’imputato mantiene il diritto di prestare dichiarazioni fino alla conclusione dell’udienza e, se avviene nella prima data fissata, l’avvocato o il difensore d’ufficio dell’imputato può chiedere che lui sia sentito alla seconda data fissata dal giudice, in conformità all’articolo 312, comma 2.

4 – Le disposizioni dei commi precedenti non impediscono che l’udienza avvenga in assenza dell’imputato con il suo consentimento, a norma dell’articolo 334, comma 2.

5 – Nel caso previsto nei commi 2 e 3, se l’udienza avviene in assenza dell’imputato, la sentenza gli è notificata al momento in cui sia detenuto o si presenti volontariamente. Il termine in cui l’imputato può proporre il ricorso decorre dalla notificazione della sentenza.

6 – Attraverso la notifica di cui al comma precedente, l’imputato viene espressamente informato del diritto ad appellarsi contro la sentenza e del rispettivo termine.

7 – Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 116, all’articolo 254 e ai commi 4 e 5 dell’articolo seguente si applicano.

[Modificato dalla Legge 26/2010]